Si parva licet componere magnis
Nel dicembre 2015, quando il processo per l’omicidio di Chiara Poggi arrivò alla sua conclusione definitiva, accadde qualcosa che merita di essere ricordato. A chiedere l’annullamento della condanna di Alberto Stasi non fu soltanto la difesa. Fu anche Oscar Cedrangolo, il magistrato che in quella sede rappresentava la pubblica accusa presso la Corte di cassazione.
Cedrangolo esaminò gli indizi, parlò apertamente della debolezza dell’impianto accusatorio e rivolse ai giudici una frase rimasta fra le più significative dell’intera vicenda:
«In questa sede non si giudicano gli imputati ma le sentenze. Io non sono in grado di stabilire se Alberto Stasi è colpevole o innocente. E nemmeno voi. Ma insieme possiamo stabilire se la sentenza è fatta bene o fatta male. A me pare che la sentenza sia da annullare».
La Cassazione non seguì la sua richiesta e rese definitiva la condanna a sedici anni. Ma quelle parole continuano a porre una domanda che va ben oltre la valutazione personale sull’innocenza o sulla colpevolezza di Stasi: che cosa rappresenta realmente un pubblico ministero? È l’avvocato dell’accusa, incaricato di ottenere e difendere una condanna, oppure un magistrato della legalità, capace, quando le prove non reggono, di mettere in discussione l’accusa che egli stesso rappresenta?
Il caso Garlasco contiene una risposta molto più complessa di quella offerta dalla propaganda politica.
Per comprendere il significato di quella requisitoria occorre ricordare la sequenza processuale.
Nel 2009 Alberto Stasi venne assolto in primo grado dal giudice Stefano Vitelli, che celebrò il processo con rito abbreviato. Nel 2011 l’assoluzione fu confermata in appello. Nel 2013 la Corte di cassazione annullò quella decisione e dispose un nuovo giudizio d’appello, chiedendo che alcuni elementi venissero nuovamente esaminati e che fossero svolti ulteriori accertamenti.
Il 17 dicembre 2014, al termine dell’appello-bis, la Corte d’assise d’appello di Milano rovesciò le due precedenti assoluzioni e condannò Stasi a sedici anni. Contro quella decisione presentarono ricorso sia la difesa, che chiedeva l’annullamento della condanna, sia la Procura generale di Milano, che chiedeva invece il riconoscimento dell’aggravante della crudeltà e una pena più severa.
Si arrivò così all’11 dicembre 2015, davanti alla Quinta sezione penale della Cassazione. Cedrangolo non era chiamato a ricostruire personalmente il delitto o a sostituirsi ai giudici di merito. La Cassazione controlla la legittimità della decisione e la tenuta logica e giuridica della motivazione. E proprio quella tenuta, secondo lui, era insufficiente.
Non si limitò a dichiararsi incerto. Esaminò i singoli indizi, denunciò la debolezza della costruzione accusatoria e prospettò persino un annullamento senza rinvio, che avrebbe fatto rivivere l’assoluzione. Preferì tuttavia chiedere un nuovo processo, affinché venissero svolte ulteriori acquisizioni e valutazioni.
La sua posizione può essere sintetizzata così: se Stasi era innocente, doveva essere assolto; se era colpevole, doveva ricevere la pena corretta, eventualmente aggravata. Ma prima di tutto occorreva una sentenza capace di reggersi sul piano della prova e della logica.
Cedrangolo era un sostituto procuratore generale, dunque rappresentava l’accusa. Eppure non considerò proprio compito difendere a qualunque costo la condanna pronunciata nell’appello-bis.
Avrebbe potuto ragionare in termini puramente antagonisti: una Corte aveva condannato Stasi, la Procura di Milano chiedeva persino una pena più grave, la difesa domandava l’annullamento; il rappresentante dell’accusa avrebbe dovuto schierarsi contro l’imputato. Non lo fece.
Qui si manifesta una caratteristica fondamentale del nostro ordinamento. Il pubblico ministero italiano sostiene l’accusa, ma non dovrebbe perseguire una condanna a ogni costo. Nel processo è una parte, e pertanto non possiede la terzietà del giudice. Ma è una parte pubblica, indipendente dal governo e vincolata alla legalità. Durante le indagini, l’articolo 358 del Codice di procedura penale gli impone di compiere accertamenti anche sui fatti e sulle circostanze favorevoli alla persona indagata.
Non deve stare dalla parte dell’imputato, così come non deve stare contro di lui per principio. Deve stare dalla parte della legge, e proprio per questo deve essere capace di cercare anche ciò che può smentire la propria ipotesi.
Cedrangolo incarnò quella che si potrebbe definire un’imparzialità interna alla funzione accusatoria. Non era neutrale fra accusa e difesa, ma era libero dall’obbligo psicologico di “vincere”. Rappresentava l’accusa senza esserne prigioniero.
È una distinzione decisiva, soprattutto in un’indagine indiziaria. Quando un’ipotesi investigativa prende forma molto presto, ogni elemento successivo rischia di essere interpretato in funzione di quella scelta. Il compito più difficile del pubblico ministero non consiste allora soltanto nel raccogliere conferme, ma nel conservare uno spazio mentale nel quale l’ipotesi opposta rimanga possibile.
Garlasco mostra che questo spazio può ridursi fino quasi a scomparire. Ma mostra anche che, almeno in un passaggio decisivo, un rappresentante dell’accusa ebbe la forza di riaprirlo.
Anche Stefano Vitelli appartiene a questa storia, ma in un ruolo differente. Era il giudice del primo grado, non un pubblico ministero. Assolse Stasi perché ritenne che il quadro probatorio non consentisse una condanna oltre ogni ragionevole dubbio. L’assoluzione venne poi confermata in appello.
Il suo comportamento dimostra che l’appartenenza di giudici e pubblici ministeri allo stesso ordine della magistratura non impediva affatto al giudice di respingere la tesi dell’accusa. Vitelli non si sentì parte di un medesimo blocco professionale e non sacrificò il dubbio per proteggere il lavoro della Procura.
Cedrangolo aggiunge un elemento ancora più significativo: la comune cultura della giurisdizione poteva agire anche dentro l’accusa, inducendo chi la rappresentava a controllarne criticamente la solidità.
Non si può dimostrare che questa sua posizione dipendesse esclusivamente dall’unicità dell’ordine giudiziario. Sarebbe un automatismo altrettanto improprio di quello che si vuole contestare. Ma è legittimo domandarsi se la comune formazione, lo stesso autogoverno e l’identità condivisa di magistrati abbiano favorito una concezione del PM non ridotta a quella di avversario professionale dell’imputato.
Il 14 dicembre 2025, dal palco di Atreju, Giorgia Meloni richiamò il caso Garlasco per sostenere la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. Lo fece con una frase perentoria:
«Votate perché non ci possa più essere una vergogna come quella di Garlasco».
L’effetto retorico era potente. Garlasco era tornato al centro dell’attenzione pubblica, le nuove indagini alimentavano dubbi e polemiche, il caso rappresentava agli occhi di molti il simbolo di una giustizia contraddittoria. Collegare quella “vergogna” al referendum permetteva di trasformare una complessa riforma costituzionale in una risposta immediata a una vicenda capace di suscitare indignazione.
Ma il collegamento era sostanzialmente privo di fondamento.
La riforma riguardava la separazione costituzionale delle carriere giudicante e requirente, la creazione di due distinti Consigli superiori e l’istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare. Non modificava le regole sulla raccolta e sulla conservazione delle prove, le perizie, il giudizio abbreviato, il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, la disciplina delle impugnazioni, la possibilità di annullare un’assoluzione o le condizioni per ottenere la revisione di una sentenza definitiva.
Le contestazioni rivolte al caso Garlasco riguardano soprattutto indagini, reperti, valutazioni scientifiche, ricostruzioni indiziarie, motivazioni contrastanti e passaggi processuali. Nessuno di questi problemi sarebbe stato automaticamente evitato separando le carriere.
Lo stesso Vitelli, del resto, smentisce l’idea che la comune appartenenza di giudici e PM impedisse al giudice di essere indipendente: assolse Stasi contro l’impostazione dell’accusa. E Cedrangolo dimostra che quella cultura comune poteva persino indurre il rappresentante dell’accusa a chiedere l’annullamento di una condanna.
Esiste infine un paradosso storico, al di là di Garlasco, che non può essere completamente ignorato. Meloni proviene da una genealogia politica che, attraverso il Movimento sociale italiano e Alleanza nazionale, affonda le proprie radici nella destra postfascista. Proprio durante il fascismo il pubblico ministero dipendeva gerarchicamente dal ministro della Giustizia e l’esecutivo poteva esercitare una forte influenza sull’ordinamento giudiziario. La Costituzione repubblicana costruì l’autonomia della magistratura anche come risposta a quella esperienza. Ciò non significa che la separazione delle carriere riproduca il modello fascista: sarebbe un’accusa storicamente scorretta. Rende però legittimo domandarsi se Meloni fosse pienamente consapevole del delicato equilibrio costituzionale che stava mettendo in discussione utilizzando Garlasco come argomento emotivo.
Non fu dunque Garlasco a generare la riforma. La separazione delle carriere era un progetto politico e costituzionale discusso da decenni e già approvato dal Parlamento quando Meloni pronunciò quelle parole. Garlasco fornì soltanto l’immagine emotiva con la quale presentarla agli elettori.
Il procedimento logico venne rovesciato. Non si partì dai problemi del caso per individuare gli strumenti capaci di correggerli. Si partì da una riforma già voluta e si cercò un caso sufficientemente noto e drammatico da farla apparire necessaria.
È un meccanismo frequente nella politica contemporanea. Un singolo episodio di cronaca viene estratto dalla propria complessità, trasformato in simbolo e utilizzato per sostenere una norma generale. Il fatto non viene studiato: viene cavalcato. Non deve dimostrare il rapporto fra causa e rimedio; deve soltanto produrre consenso.
Se davvero si volesse impedire un nuovo caso Garlasco, bisognerebbe domandarsi quali errori si ritengano determinanti: la gestione della scena del crimine? La conservazione dei reperti? Le perizie contraddittorie? Il passaggio da due assoluzioni a una condanna? La formazione della prova nel rito abbreviato? La revisione? La pressione dei processi televisivi, denunciata dallo stesso Cedrangolo?
Soltanto dopo aver individuato il problema si potrebbe discutere della soluzione. La separazione delle carriere, invece, venne presentata come una medicina prima ancora di stabilire quale fosse la malattia.
La separazione delle carriere non avrebbe trasformato automaticamente il pubblico ministero italiano nel prosecutor americano rappresentato dal cinema, valutato esclusivamente in base alle condanne ottenute. Il PM sarebbe rimasto un magistrato autonomo e indipendente; sarebbero rimasti l’obbligatorietà dell’azione penale e, salvo successive modifiche, il dovere di cercare anche elementi favorevoli all’indagato.
Sarebbe quindi scorretto sostenere che la riforma avrebbe imposto ai pubblici ministeri di perseguire anche chi ritenevano innocente.
Il problema è più sottile e riguarda la cultura professionale nel lungo periodo. Separando definitivamente formazione, autogoverno, carriera e identità istituzionale, esiste il rischio che il PM finisca per riconoscersi sempre meno come magistrato della legalità e sempre più come antagonista della difesa. Non è una conseguenza certa e immediata; è una possibile trasformazione progressiva.
La domanda posta da Cedrangolo diventa allora essenziale: in un sistema completamente separato avremo ancora pubblici ministeri capaci di considerare un annullamento o un’assoluzione non come una sconfitta, ma come l’esito necessario quando l’accusa non supera il ragionevole dubbio?
Forse sì. Ma proprio Garlasco avrebbe dovuto indurre a proteggere e rafforzare quella capacità, non a presentarla implicitamente come parte del problema.
Utilizzato con rigore, il caso Garlasco conduce dunque nella direzione opposta rispetto a quella indicata da Meloni.
Non dimostra che giudici e PM, appartenendo allo stesso ordine, abbiano formato un blocco incapace di distinguere chi accusa da chi giudica. Vitelli assolse Stasi e Cedrangolo chiese di annullarne la condanna. Dimostra piuttosto quanto sia importante che ogni protagonista del processo conservi la capacità di dubitare del proprio ruolo: il giudice deve resistere alla pressione di trovare comunque un colpevole; il PM deve essere capace di mettere alla prova e persino di demolire la propria accusa; la Cassazione deve controllare che una condanna sia il risultato di un percorso logico, non la risposta finale a un bisogno sociale di certezza.
La frase che si sarebbe potuta rivolgere alla presidente del Consiglio è allora molto semplice:
Se davvero non vogliamo un altro caso Garlasco, dobbiamo preservare pubblici ministeri come Oscar Cedrangolo: magistrati capaci di chiedere l’annullamento di una condanna quando ritengono debole l’accusa che pure rappresentano. Il problema di Garlasco non fu l’insufficiente separazione tra chi accusa e chi giudica. Fu che il dubbio espresso persino dal rappresentante dell’accusa non impedì la conferma definitiva della condanna.
Nel 2015 Cedrangolo non proclamò Stasi innocente. Fece qualcosa di giuridicamente più rigoroso: dichiarò di non poter stabilire se fosse colpevole o innocente e spiegò che nemmeno la Corte, in quella sede, poteva sostituirsi ai giudici del fatto. Ma aggiunse che la sentenza poteva e doveva essere valutata, e che a suo giudizio non reggeva.
È questa la funzione più alta di una pubblica accusa: non condannare, ma concorrere alla giustizia. Anche quando, per farlo, deve dubitare di sé stessa.
Resta però una domanda ulteriore. Se davvero vogliamo capire che cosa comporti una separazione molto più netta fra accusa e giudice, non basta immaginarla in astratto. Bisogna trasferire Garlasco dentro un sistema nel quale quella separazione esiste già, il procuratore viene eletto, il verdetto appartiene a una giuria popolare e un’assoluzione non può essere impugnata dall’accusa. È il viaggio che faremo nel prossimo articolo: Da Garlasco a Garland, Texas.
Riferimenti essenziali
Gli articoli non presenti nell'elenco sopra riportato sono disponibili in PDF.